Tutto ciò che serve sapere per diventare socio, con indicazioni semplici sui passaggi da compiere.
Per diventare Soci della So.Crem Livorno è necessaria la compilazione della Domanda d’iscrizione e della Dichiarazione di Volontà presso i nostri uffici.
Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina Come associarsi.
La quota d’iscrizione una tantum alle’Associazione è di EURO 15,00 mentre la quota sociale annua è di EURO 10,00.
Associarsi presso So.Crem Livorno è una scelta che unisce consapevolezza personale, tutela dei familiari e vantaggi concreti, offrendo sicurezza sotto il profilo legale, etico ed economico.
Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina Perché associarsi.
Informazioni chiare e sintetiche sul processo di cremazione, per comprendere le principali modalità e rispondere ai dubbi più comuni.
Con il certificato medico di morte, un familiare (o, in ospedale, il personale della struttura) denuncia il decesso all’ufficiale di stato civile del Comune.
Dopo la visita necroscopica, l’ufficiale registra la morte e rilascia:
Vista la sua irreversibilità, la cremazione richiede massima cautela. L’ufficiale di stato civile può autorizzarla solo se esiste la volontà del defunto (testamento, iscrizione a società di cremazione) o chi per lui.
In assenza di volontà del defunto di essere cremato, la decisione spetta alla moglie e, se manca, ai parenti più prossimi, in ordine figli, genitori, fratelli, ecc.
Dopo almeno 10 anni di inumazione o 20 di tumulazione, se la completa scheletrizzazione non è avvenuta, i resti mortali possono essere cremati. Le ceneri possono essere sepolte, affidate ai familiari o conferite al cinerario comune. La dispersione resta ammessa solo se vi è prova, anche postuma, della volontà del defunto.
Indicazioni utili sulle possibili scelte e modalità di destinazione delle ceneri, nel rispetto delle volontà e della normativa vigente.
All’interno dei colombai del cimitero o nelle cellette esistenti nel Tempio della SO.CREM.
La legge 130/2001 consente solo l’affidamento familiare.
L’affidatario deve dichiarare di custodire l’urna in un’abitazione propria, in luogo stabile e protetto (devono essere osservate le cautele di cui all’art. 343 del T.U. Leggi Sanitarie) mantenendo il contenuto dell’urna sigillato.
È possibile solo con autorizzazione dell’ufficiale di stato civile e sulla base della volontà espressa dal defunto di essere disperso con testamento a So.Crem.
La volontà del defunto prevale: se aveva scelto la dispersione, i parenti non possono opporsi.
Se i documenti sono insufficenti la dispersione viene sospesa.
La dispersione può avvenire:
La dispersione abusiva o fatta in maniera diversa da quanto autorizzato è punita con la reclusione da sei a 12 mesi e con una multa salata (Art. 411 Codice penale).