L’Associazione denominata Società per la Cremazione (So. Crem.) APS, venne costituita in Livorno il 2 Marzo 1902 ed eretta in Ente Morale con R.D. n. 552 del 26 Dicembre 1909. Essa è regolata dal presente Statuto Sociale e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e dal DLGS 117/2017 (codice del terzo settore) e successive modifiche. L’Associazione aderisce alla Federazione Nazionale delle Società di Cremazione, e può partecipare al Coordinamento Regionale. E’ iscritta al n. 185 del Registro Regionale delle persone giuridiche private istituito ai sensi del DPR del 10 febbraio 2000 n. 361 ed ha durata illimitata.
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati delle persone aderenti agli enti associati:
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle diinteresse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti conapposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo diamministrazione. L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzosettore, – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
L’Associazione non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai finidell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è costituito:
I proventi dell’Associazione sono costituiti:
Può iscriversi all’Associazione ogni persona, senza distinzione di sesso, etnia, lingua, nazionalità, religione, opinione politica, condizioni personali e sociali, che abbia compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età e che non sia sotto tutela, presentando domanda in carta libera. Coloro che non hanno raggiunto il 18° anno possono iscriversi all’Associazione sotto la responsabilità dei genitori o del genitore cui spettal’esercizio della potestà o del tutore. I maggiorenni sottoposti a tutela possono iscriversi sotto la responsabilità del tutore.
I Soci possono essere “ordinari” e “benemeriti”.
I Soci Ordinari sono coloro che aderiscono per iscritto allo scopo dell’Associazione.
I Soci Benemeriti sono tutti i soci dopo i 30 (trenta) anni di militanza nell’Associazione in qualità di soci ordinari. I Soci Benemeriti sono esentati dagli oneri associativi. La proclamazione a Socio Benemerito deve essere fatta dall’Assemblea Ordinaria annuale.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura della Segreteria, nel libro degli associati.
La Segreteria deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dalla segreteria, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 9 Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Ciascun Socio può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha efficacia con la fine dell’anno in corso, purché sia comunicato almeno 3 mesi prima.
Il Socio che non versa la quota associativa per 1 (uno) anno consecutivo ha facoltà di sanare la morosità entro il 31 (trentuno) dicembre dell’anno di riferimento, versando la quota arretrata: in mancanza egli è escluso di diritto dall’Associazione, e verrà considerato decaduto da ogni diritto e agevolazione riservata ai soci.
Il Consiglio Direttivo, inoltre, previa contestazione scritta degli addebiti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con fissazione di un termine non inferiore a giorni 15 (quindici) per eventuali giustificazioni scritte da parte del destinatario, può motivatamente escludere il socio ritenuto indegno di appartenereall’Associazione, qualora abbia tenuto comportamenti che ne contrastino le finalità o costituiscano gravi violazioni degli obblighi statutari.
Il provvedimento è immediatamente esecutivo e verrà comunicato al Socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Contro la delibera è ammesso il ricorso all’Assemblea. E’ sempre fatto salvo il diritto dell’associato escluso di impugnare la decisione dell’assemblea nei termini e con le modalità di cui all’articolo 24 del codice civile innanzi al Collegio Arbitrale.
Il Socio che recede o è escluso dall’Associazione non ha diritto alla restituzione delle somme versate per iscrizione e quote associative.
In caso di decesso di un socio non in regola con i versamenti delle quote, i familiari o gli eredi per beneficiare delle agevolazione previste per i soci dovranno regolarizzarne la posizione.
Il Socio decaduto qualora volesse rientrare a far parte dell’Associazione dovrà procedere ad una nuova iscrizione.
I soci in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto:
I soci dipendenti non possono essere eletti negli organi sociali. Le quote sociali sono intrasmissibili.
Il Segretario è designato di volta in volta dal Presidente.
Il Tesoriere controlla che incassi, pagamenti, ed ogni operazione finanziaria, vengano effettuati nel rispetto delle disposizioni vigenti applicabili all’Associazione.
Relaziona ogni anno l’Assemblea sui bilanci consuntivo e preventivo.
La Segreteria è composta da un numero di membri inferiore al 50 (cinquanta) percento dei componenti il Consiglio Direttivo. Di essa fanno comunque parte il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere. Si riunisce almeno una volta al mese per discutere ed adottare tutti i provvedimenti ed i suggerimenti avanzati dal Consiglio Direttivo ed amministrare l’Associazione secondo le linee guida stabilitedall’Assemblea dei Soci.
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’appositoregistro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
L’esercizio finanziario sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno, data della compilazionedell’inventario e del bilancio dell’anno trascorso.
Il Bilancio Consuntivo e quello preventivo, dovranno essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di Aprile di ogni anno.
Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
I due bilanci dovranno trovarsi nella sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea dei Soci, i quali potranno prenderne visione.
I chiarimenti relativi ai bilanci stessi dovranno essere richiesti per scritto al Presidente.
L’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
L’associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.
L’Associazione può essere sciolta solo per volontà del 75 (settantacinque) per cento dei soci iscritti previa convocazione in apposita Assemblea.
In caso di scioglimento dell’Associazione, i fondi residui ed i ricavi realizzati dall’alienazione dei beni immobili e mobili, saranno devoluti, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
Il Tempio, con i suoi annessi e connessi verrà consegnato al Comune di Livorno, come previsto dall’atto di concessione del terreno del 15 Febbraio 1908.
Ogni disposizione diversa da quelle del presente Statuto è abrogata dal giorno della sua approvazione in legale adunanza.
Tutte le controversie che possono formare oggetto di compromesso, che dovessero insorgere in tema di validità, di interpretazione o esecuzione del presente Statuto e dei regolamenti eventualmente adottati, possono essere deferite, su iniziativa di una o dell’altra parte, ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, uno dei quali nominato da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo dai primi due.
La parte che vorrà promuovere l’arbitrato comunicherà all’altra, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di trenta giorni dall’insorgere della controversia, tale volontà ed il nome del proprio arbitro.
L’altra parte entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, comunicherà a sua volta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento il nome dell’arbitro prescelto.
I due arbitri nominati dalle parti designeranno il terzo che presiederà il Collegio.
Ove una delle parti non provveda alla nomina dell’arbitro di sua competenza o i due arbitri nominati dalle parti non si accordino per la designazione del terzo, provvederà il Presidente del Tribunale competente per territorio dove ha sede l’associazione, su richiesta di una delle parti.
L’arbitrato sarà irrituale e secondo equità.
Il Collegio Arbitrale emetterà le proprie determinazioni senza formalità di procedura ma nel rispetto del principio del contraddittorio.
Le decisioni del Collegio Arbitrale sono inappellabili.
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
La parte che vorrà promuovere l’arbitrato comunicherà all’altra, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di trenta giorni dall’insorgere della controversia, tale volontà ed il nome del proprio arbitro.
L’altra parte entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, comunicherà a sua volta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento il nome dell’arbitro prescelto.
I due arbitri nominati dalle parti designeranno il terzo che presiederà il Collegio.
Ove una delle parti non provveda alla nomina dell’arbitro di sua competenza o i due arbitri nominati dalle parti non si accordino per la designazione del terzo, provvederà il Presidente del Tribunale competente per territorio dove ha sede l’associazione, su richiesta di una delle parti.
L’arbitrato sarà irrituale e secondo equità.
Il Collegio Arbitrale emetterà le proprie determinazioni senza formalità di procedura ma nel rispetto del principio del contraddittorio.
Le decisioni del Collegio Arbitrale sono inappellabili.
Per l’iscrizione è necessario recarsi negli uffici amministrativi in Via del Tempio 8, a Livorno, muniti di documento di identità.
Puoi consultare tutte le informazioni per la corretta presentazione della domanda e la documentazione necessaria nella pagina dedicata.