Regolamento

Il documento che regola la nostra associazione

Regolamento generale

Art.1

Il presente Regolamento fa riferimento a quanto stabilito dallo Statuto Sociale,con particolare richiamo all’Art. 3 Comma a) e b) agli Artt. 6,7,8,9,10.

Art. 2

I loculi destinati alla conservazione delle ceneri vengono assegnati in concessione ai Soci per un periodo massimo di 25 (venticinque) anni. Il costo di tale concessione è fissato dal Consiglio Direttivo ed è composto di una quota associativa straordinaria quale contributo di salvaguardia e sostegno istituzionale e dal costo di costruzione dei loculi stessi che saranno coperti, a cura dell’Associazione, con marmo bianco comune e fissati con quattro (quattro) borchie di acciaio inox.

Art. 3

I loculi possono essere assegnati in vita ai soli Soci Ordinari e non possono essere ceduti a terzi, salvo che siano parenti di primo grado (coniugi, figli,fratelli, genitori).

Art. 4

Per i non soci, i loculi possono essere assegnati, constatata la disponibilità, per un periodo identico a quello dei Soci. Per essi, al momento della richiesta, deve essere versata una quota associativa straordinaria, unitamente al costo del loculo stesso, stabiliti ogni anno, dal Consiglio Direttivo.

Art. 5

Qualora un Socio assegnatario di loculo chieda di tumulare in esso un’urna di famigliare non Socio, ciò sarà concesso nel rispetto della sua volontà, previo versamento di una quota sociale straordinaria, unitamente ad una quota di rivalutazione del loculo, anch’esse stabilite, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo.

Art. 6

Coloro che sono i concessionari del loculo si impegnano a predisporre, presso un marmista di loro fiducia, la lapide a copertura del loculo stesso, contenente l’epigrafe, entro un periodo non superiore, alla data del decesso, quantificata 30 (trenta) giorni. Per i concessionari che non si attengono alla presente disposizione saranno avvisati tramite lettera A/R ed entro 15 (quindici giorni) dovranno provvedere al ripristino della sepoltura pena la collocazione delle ceneri in cinerario comune con spese a loro carico.

Art. 7

Un loculo può contenere fino a quattro urne, perciò, al momento della deposizione dell’urna successiva dovrà essere pagato 1/25 del valore calcolato dal tempo d’ingresso della prima urna a quella successiva.

Art. 8

I loculi non utilizzati al 25° anno dall’assegnazione torneranno a disposizione dell’associazione, che ne darà comunicazione agli interessati mediante apposizione di avviso informativo per almeno 30 (trenta) giorni sul loculo stesso. In ogni caso sarà data priorità ai medesimi assegnatari per una successiva assegnazione.

Art. 9

Sulle lapidi per ragioni di rispetto e decoro è vietata la collocazione di oggetti che invadano i marmi dei loculi confinanti. E’ tollerata soltanto l’apposizione di arredi funerari. Il mancato rispetto di quanto prescritto comporterà la rimozione da parte della Direzione della Società.

Art. 10

Stabilito che i loculi sono dati in concessione per un periodo di anni 25 (venticinque) e che le ceneri nei loculi devono essere conservate per eguale periodo, ne consegue che in caso in cui il loculo sia assegnato precedentemente rispetto al momento della dispersione delle ceneri, dovrà essere versato 1/25 del valore del tempo di assegnazione a quello d’uso.

Art. 11

Qualunque deroga alle presenti condizioni dovrà risultare da atto scritto. I reclami dovranno essere comunicati a mezzo raccomandata A/R alla sede in Livorno Via del Tempio,8 o presso gli uffici dell’associazione al Tempio Cinerario

Art. 12

Scaduto il termine di 25 (venticinque) anni dalla deposizione dell’urna in un loculo, se non sarà richiesto il rinnovo della concessione, l’Associazione provvede a liberare il medesimo con diritto di una nuova assegnazione a chi ne faccia richiesta, sempre che possieda i requisiti previsti dallo Statuto Sociale.

Art. 13

Qualora le ceneri siano trasferite volontariamente altrove il loculo rimasto liberò tornerà in possesso dell’Associazione, salvo che iparenti di primo grado iscritti all’Associazione ne facciano richiesta contestualmente al trasferimento e fino alla scadenza dei 25 (venticinque) anni.

Art. 14

Qualora un socio titolare della concessione di un loculo, decada dai propri diritti per morosità o dimissioni, potrà usufruire del loculo stesso, previo versamento della quota associativa arretrata come previsto dall’art. 9 dello Statuto.

Art. 15

Le urne contenenti le ceneri tolte dai loculi alla scadenza dei 25 (venticinque) anni, saranno conservate in appositi locali per almeno 3 (tre) mesi, previa apposizione di etichetta indicante le generalità del defunto, dopo di che sarà provveduto a riversarle nel Cinerario comune. Tale operazione sarà annotata nell’archivio informatico dell’associazione.

Art. 16

La deposizione delle ceneri nel cinerario comune sarà effettuata a titolo gratuito per i soci, mentre per i non soci sarà richiesta una quota stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 17

Dell’imminente scadenza del loculo e del conseguente trasferimento delle ceneri nel Cinerario comune sarà data comunicazione mediante avviso informativo da collocare sul loculo interessato almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza stessa.


Gli Uffici Amministrativi osserveranno il seguente orario per il pubblico: dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30 dal Lunedì al Venerdì; dalle ore 8,30 alle ore 12,30 nei giorni di Sabato e prefestivi. L’Ufficio del Tempio Cinerario sito all’interno del Cimitero della Cigna osserva l’orario del cimitero stesso.

Luci votive

Art.1

Chiunque intenda installare lampade votive elettriche nel Tempio Cinerario sito in via Don Aldo Mei all’interno del Cimitero Comunale “La Cigna”, in gestione esclusiva dell’Associazione SO.CREM. Società per la Cremazione di Livorno, deve presentare domanda su apposito modulo fornito dall’Associazione, la quale darà corso all’allacciamento dopo averne verificato la possibilità di effettiva esecuzione.

Art. 2

Forma e colore delle luci votive saranno stabiliti dell’Associazione. La quota della luce votiva ha decorrenza annuale dal 1 gennaio al 31 dicembre. Il canone di abbonamento è stabilito annualmente dal Consiglio.

Art. 3

L’abbonamento si intende rinnovato per tacito consenso salvo disdetta da richiedere tramite racc. a/r da inviarsi presso la sede dell’associazione oppure a mezzo fax oppure mediante apposita modulistica disponibile presso gli uffici entro il 31 marzo. Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà la cessazione del servizio.

Art. 4

La quota può essere versata mediante bollettino su conto corrente postale intestato all’Associazione oppure direttamente presso gli uffici della stessa.

Art. 5

Nel prezzo di abbonamento sono comprese le vigenti imposte erariali che gravano sul costo dell’energia elettrica, le spese di manutenzione, riparazioni, ricambi delle lampade, la sorveglianza della rete principale e l’IVA dovuta per legge.
L’utente non potrà asportare, sostituire o smontare le lampadine, modificare o manomettere l’impianto, eseguire allacciamenti abusivi, cedere la corrente o comunque fare qualsiasi cosa che possa in qualunque modo apportare variazioni all’impianto esistente, ognuno di questi interventi potrà essere eseguito servendosi dell’opera esclusiva del personale della SO.CREM. Livorno con spese a carico dell’utente.

Art. 6

In caso di manomissioni e danni agli impianti constatati dal personale, il ripristino sarà a totale carico di colui di che li ha causati.

Art. 7

L’Associazione SO.CREM. Livorno non sarà ritenuta responsabile per eventuali interruzioni del servizio dipendenti: dal fornitore dell’Energia Elettrica (ENEL), da riparazioni alla rete principale di distribuzione, da uragani, incendi, e da ogni altro fatto imprevedibile causato da terzi.
In questi casi l’abbonato non potrà pretendere rimborsi o riduzioni, né sospendere il pagamento del canone di abbonamento.

Art. 8

Qualunque deroga alle presenti condizioni dovrà risultare da un atto scritto. I reclami dovranno essere fatti con raccomandata direttamente alla sede della SO.CREM. Livorno – Via San Francesco, 71- 57123 Livorno.

Art. 9

L’Associazione SO.CREM. Livorno potrà modificare, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, le presenti condizioni di abbonamento, sia per il migliore svolgimento del servizio, che per il modificarsi degli attuali costi dei materiali, della manodopera e delle spese in generale.
Gli eventuali aumenti di costo dell’Energia Elettrica nonché l’aumento o istituzione di nuove imposte, per il relativo importo di rivalsa, saranno addebitati agli utenti nei termini di Legge.

Come iscriversi

Per l’iscrizione è necessario recarsi negli uffici amministrativi in Via del Tempio 8, a Livorno, muniti di documento di identità.

Puoi consultare tutte le informazioni per la corretta presentazione della domanda e la documentazione necessaria nella pagina dedicata.